Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 167 del 1977
Massime (3)
Massima n. 9002
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Edilizia pubblica residenziale
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, terzo comma (in relazione all'art. 16)
- Jus superveniens: legge 28 gennaio 1977, n. 10
- Nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto si rende necessario, da parte dello stesso, un nuovo esame della rilevanza della questione, atteso che nel corso del giudizio è entrata in vigore la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Norme impugnate
- art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865
- legge 28 gennaio 1977, n. 10
- art. 20, comma 3, legge 22 ottobre 1971, n. 865
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 9003
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questioni sollevabili dalla stessa corte costituzionale
- Presupposto della pregiudizialità rispetto al giudizio principale.
Leggi la massima
In ogni caso la Corte può sollevare innanzi a sé, in via incidentale questioni di legittimità costituzionale, solo in quanto esse siano rilevanti agli effetti della decisione di quelle oggetto del giudizio. (Nella specie, nel giudizio vertente sugli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte, in mancanza del necessario carattere di pregiudizialità, ha escluso di poter sollevare essa stessa questione di legittimità costituzionale nei confronti della sopravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10). Cfr.: sent. n. 122 del 1976.
Norme impugnate
- art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865
- art. 20, comma 3, legge 22 ottobre 1971, n. 865
- legge 28 gennaio 1977, n. 10
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 9004
- Decisioni della corte costituzionale
- Dichiarazione di illegittimità conseguenziale (art. 27 legge n. 87 del 1953)
- Presupposto.
Leggi la massima
Presupposto dell'applicabilità dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (prevedente l'estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale a norme non denunziate) è la declaratoria di illegittimità delle norme impugnate. (Nella specie, in mancanza di tale presupposto, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte ha respinto la istanza di una delle parti per la dichiarazione, in via conseguenziale, della illegittimità costituzionale della soppravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Norme impugnate
- art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865
- legge 28 gennaio 1977, n. 10
- art. 20, comma 3, legge 22 ottobre 1971, n. 865
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 42, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma terzo, in relazione all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla Corte d'appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra la soc. Immobiliare Ligure Piemontese ed il Comune di Torino, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto di costituzione della soc. Ligure Piemontese, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la soc. Ligure Piemontese, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 23 novembre 1973 la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), i quali dettano i criteri per la determinazione dell'indennità per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;
che la questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità effettuata dal competente Ufficio tecnico erariale;
che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello delle disposizioni denunziate, introducendo nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio o di occupazione di urgenza, applicabili ai giudizi in corso ove la misura dell'indennità non sia stata definitivamente determinata (art. 19);
che la difesa della Soc. S.I.L.P., prendendo atto dell'abrogazione delle disposizioni denunziate, ha chiesto che la Corte sollevi innanzi a se medesima questione di legittimità costituzionale delle nuove norme ovvero ne dichiari l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.
punto 2
Considerato che questa Corte può sollevare questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, solo in quanto esse siano rilevanti (sentenza n. 122 del 1976) e che tale requisito non ricorre nel caso di specie poiché la decisione circa la legittimità costituzionale della legge n. 10 del 1977 non assume alcun carattere di pregiudizialità rispetto alla risoluzione delle questioni prospettate dal giudice a quo;
che presupposto per l'applicabilità dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 (il quale prevede l'estensione della dichiarazione di illegittimità a disposizioni non denunziate) è la declaratoria di illegittimità delle norme impugnate;
che la sopravvenuta abrogazione degli artt. 16 e 20, legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati con la ordinanza di rimessione, rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi l'esame della rilevanza delle questioni prospettate alla stregua della mutata situazione di diritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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