Sez. 1, Sentenza n. 3065 del 14/10/1972 (Rv. 360836 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CONVENZIONI PRELIMINARI E TRATTATIVE PRECONTRATTUALI - VALORE AI FINI INTERPRETATIVI - INTRODUZIONE DI NUOVE CLAUSOLE E MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DI CLAUSOLE DAL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CONVENZIONI PRELIMINARI E TRATTATIVE PRECONTRATTUALI - VALORE AI FINI INTERPRETATIVI - INTRODUZIONE DI NUOVE CLAUSOLE E MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DI CLAUSOLE DAL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITA.*
Le convenzioni preliminari e le trattative precontrattuali possono fornire elementi d'interpretazione solo per l'identificazione della natura e dell'oggetto del contratto definitivo; mentre, al fine di determinare ed interpretare il contenuto delle singole pattuizioni occorre far capo soltanto al contratto definitivo, il quale assorbe le convenzioni preliminari e le trattative precontrattuali, togliendo ad esse ogni efficacia negoziale e dettando l'unica disciplina dei rapporti che ne formano oggetto. L'autonomia contrattuale delle parti, nel concludere il contratto definitivo e libera sia d'introdurre nuove clausole, sia di modificare o espungere clausole contenute nel contratto preliminare, dando vita alla definitiva e stabile normazione del regolamento dei loro interessi. (V 1114'68, mass n 332582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)