Sez. 2, Sentenza n. 1384 del 11/03/1981 (Rv. 412017 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - CONTENUTO - MERA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI O DELLA QUALITA E CONDIZIONE DELLE COSE - ESTENSIONE DELL'ACCERTAMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE - NULLITA - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA CONCORSO A PROVOCARLA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SINISTRO AUTOMOBILISTICO).*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - CONTENUTO - MERA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI O DELLA QUALITA E CONDIZIONE DELLE COSE - ESTENSIONE DELL'ACCERTAMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE - NULLITA - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA CONCORSO A PROVOCARLA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SINISTRO AUTOMOBILISTICO).*
A norma dell'art 157 terzo comma cod proc civ, la nullita non puo essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dello art 694 cod proc civ - sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualita o condizione delle cose - non puo essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli art 694 e 695 cod proc civ, ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (nella specie, e stato ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullita di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l'accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell'urto e i suoi effetti. (V 3569/72 mass n 361556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 694, Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)