Sez. 2, Ordinanza n. 2328 del 12/11/1973 Cc. (dep. 17/01/1974) Rv. 126001 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE D'APPELLO IN MATERIA - RIGETTO DELL'ISTANZA -INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE D'APPELLO IN MATERIA - RIGETTO DELL'ISTANZA -INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
L'Esercizio della facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento e rimesso al potere discrezionale del giudice d'appello e la decisione di rigetto dell'istanza relativa non puo essere sindacata in Sede di legittimita, ove sia sorretta da una logica e congrua motivazione, o quando la sentenza, pur non facendo a detta istanza esplicito riferimento, dia una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza e validita degli elementi di prova gia raggiunti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)