Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 17/06/1966 (Rv. 323092 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - FORMA DI SENTENZA ASSUNTA ERRONEAMENTE DAL PROVVEDIMENTO DECISORIO - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - FORMA DI SENTENZA ASSUNTA ERRONEAMENTE DAL PROVVEDIMENTO DECISORIO - IRRILEVANZA.*
In tema di pagamento di onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, il giudizio di opposizione, sebbene promosso colle norme dell'art. 645 stesso codice, va svolto in ogni caso colle forme stabilite dall'art. 29 della legge citata e cioe colla procedura della camera di consiglio e deciso con ordinanza non impugnabile. Ove l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata decisa con sentenza in luogo della prescritta ordinanza, cio non vale a snaturare il provvedimento adottato, il quale, sia che abbia accolto, sia che abbia respinto l'opposizione, conserva in ogni caso il contenuto e la sostanza dell'ordinanza, sottratta per esplicita disposizione di legge, al rimedio dell'appello e solo suscettibile di ricorso per Cassazione per violazione di legge, dato il suo contenuto decisorio, a norma dello art. 111 della Costituzione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)