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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 226 del 1996

Decisione
decisa il 1996-06-26, depositata il 1996-07-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:226
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22552

  • Reati militari
  • Processo
  • Divieto di costituzione di parte civile
  • Ingiustificata residua deroga alla procedura penale comune
  • Violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 60/1996. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di V. F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace; Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996. Il cancelliere: Fruscella

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze