Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006 (Rv. 587787 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Modifiche dell'assegno - Procedimento - Reclamo avverso la decisione di primo grado - Principio della specificità dei motivi di impugnazione - Applicabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di procedimento per la modificazione dell'assegno di divorzio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all'art. 342 cod. proc. civ., il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)