Sez. 6, Sentenza n. 2810 del 14/10/1994 Ud. (dep. 17/03/1995) Rv. 201076 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario | Minaccia ad un corpo giudiziario - Finalità della stessa - Impedimento o turbamento delle funzioni - Necessità che siffatto fine si verifichi - Esclusione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario
Ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)