Sez. 1, Sentenza n. 4798 del 16/11/1996 Cc. (dep. 30/09/1996) Rv. 206554 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato | Dichiarazione della continuazione in fase esecutiva - Intervenuta estinzione per amnistia dei reati per i quali è richiesta la continuazione - Interesse dell'imputato a veder ugualmente dichiarata la continuazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di emissione di assegni privi di copertura.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato
L'intervento di una causa estintiva del reato non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse contestazioni. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità e di consentire (in assenza di precedenti sentenze divenute definitive) la concessione della sospensione condizionale in caso di una ulteriore condanna. (Fattispecie in tema di richiesta di applicazione della continuazione per diverse contestazione di emissione di assegni privi di copertura respinta dal Pretore sul presupposto che comunque i reati dovevano considerarsi estinti per intervenuta amnistia). 1
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)