Sez. 3, Sentenza n. 6938 del 20/12/1988 (Rv. 461148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI APPLICABILI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI APPLICABILI.*
In tema di infortuni sul lavoro il giudizio di accertamento e quantificazione della responsabilità da illecito per il danno subito dal lavoratore o dai superstiti va tenuto distinto - stante la diversità dei titoli su cui si fondano i diritti azionati - da quello diretto a stabilire l'importo che il danneggiante penalmente responsabile o il responsabile civile devono corrispondere in via di regresso all'Inail. Pertanto nel primo giudizio la quantificazione del danno, che in quanto credito di valore deve reintegrare pienamente la perdita patrimoniale ed il pregiudizio subito dal danneggiato e che pertanto va fatta al momento della liquidazione da parte del giudice rivalutando fino a tale data i valori monetari dell'epoca dell'evento dannoso, non deve escludere, in tale operazione, la rivalutazione di quella parte di danno coperta dall'importo della rendita via via corrisposta dall'Inail ed, inoltre, deve computare sulla somma complessivamente così determinata gli interessi corrispettivi dalla data dell'evento dannoso al soddisfo. (Conf 2223/85, mass n 440104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)