Sez. U, Sentenza n. 388 del 19/01/1979 (Rv. 396486 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ED AUTOMOBILI CLUBS PROVINCIALI - NATURA - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ED AUTOMOBILI CLUBS PROVINCIALI - NATURA - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'automobile Club d'Italia e gli automobili clubs provinciali sono enti di diritto pubblico a carattere non economico. Ne consegue che le prestazioni lavorative svolte in favore di detti enti, con retribuzione predeterminata, vincolo di subordinazione e continuita, ancorche a tempo determinato, ed in forza di un atto di nomina diretto ad inserire il dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica degli enti medesimi e per il perseguimento dei loro fini istituzionali (nella specie, attivita di custodia di parcheggi gestiti dell'automobile Club di Roma), integrano un rapporto di pubblico impiego, e che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4665/77, mass n 388267; (V 3573/77, mass n 387175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)