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Sez. U, Ordinanza n. 15290 del 05/07/2006 (Rv. 590503 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Beni pubblici - Occupazione da parte del privato - Azione di reintegrazione nel possesso della P. A. - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590503-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa dalla P.A., nella specie da un comune, che, preferendo avvalersi dei mezzi di tutela ordinari in luogo di esercitare poteri autoritativi, agisca in giudizio nei confronti di un privato per la reintegrazione nel possesso di un bene pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)