Sez. 3, Sentenza n. 8658 del 07/08/1995 (Rv. 493592 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Denuncia di sinistro presentata dopo un anno dal fatto - Eccezione di prescrizione formulata dall'assicuratore - Danneggiato - Prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell'esistenza della polizza - Onere probatorio gravante sul danneggiato.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall'art. 1891 cod. civ., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza del contratto e, quindi, dell'obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l'ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell'esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)