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Sez. L, Sentenza n. 9259 del 04/05/2005 (Rv. 581886 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Soci di cooperative di lavoro svolgenti attività di assistenza domiciliare in provincia di Novara - Criterio di calcolo dei contributi - Base di calcolo - Salario medio giornaliero normativamente determinato - Condizioni - Svolgimento dell'attività non a domicilio degli assistiti ma presso strutture gestite dalla cooperativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581886-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In tema di obblighi contributivi per i soci lavoratori di cooperative di lavoro, in seguito al decreto 8 novembre 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il calcolo dei contributi da versare agli enti previdenziali va effettuato, per i soci lavoratori subordinati di cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare nella provincia di Novara, in relazione al salario medio giornaliero normativamente determinato, anche se tali soci svolgano la propria attività non a domicilio degli assistiti bensì nelle strutture gestite direttamente da dette cooperative, e purchè siano inquadrati nei profili professionali di coordinatore con mansioni di direzione del personale, infermiere, assistente geriatrico o cuoco.

Riferimenti normativi: DM 08/11/1989, DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)