diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 5354 del 07/03/2011 (Rv. 616590 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione - Revoca - Contestazione della legittimità - Pendenza di giudizio amministrativo - Domanda di restituzione del bene - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616590-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di riparto della giurisdizione in materia concessoria, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda con cui la P.A., revocata la concessione, chieda la condanna del concessionario alla restituzione del bene pubblico, ove la legittimità del provvedimento di revoca sia oggetto di contestazione nell'ambito di un giudizio amministrativo ancora in corso.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)