Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 104 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12350
- Reati militari
- Violenza contro un inferiore
- Trattamento sanzionatorio
- Vuoto legislativo a seguito della sent. n. 173/1984
- Reperimento della sanzione penale applicabile
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), la rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195, primo comma, C.P.M.P. (disciplinante il reato di violenza contro un inferiore). Secondo il giudice a quo, infatti, a seguito della sentenza n. 173/1984 (che ha cancellato dalla norma impugnata le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", lasciando fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico), il reato in questione dovrebbe necessariamente essere punito - ai sensi degli artt. 37, primo comma, 22 e 26 C.P.M.P. - mediante reclusione da un mese a ventiquattro anni, con conseguente disparità di trattamento rispetto alla ben più mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195, in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime. Ma l'art. 5 della predetta l. n. 689/1985 ha ora completamente sostituito la denunciata norma, rendendo necessario il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 173/1984.
Norme impugnate
- art. 195, comma 1, c.p.m.p.
- art. 26, comma 1, c.p.m.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma in relazione all'art. 26 comma primo, C.P.M.P., promossi con tre ordinanze emesse dal tribunale militare di Padova in data 4 e 11 ottobre 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 1315, 1316 e 1317 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 65 bis e 113 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
ritenuto che, il Tribunale militare di Padova, nel processo penale a carico di Sabbadini Giacomo, imputato di violenza contro inferiore (art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
che osservava il Giudice rimettente nell'ordinanza che, a seguito della sentenza 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, erano state cancellate dalla fattispecie le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", in guisa che era rimasto fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico ("il militare che usa violenza contro un inferiore è punito"),
che, però, si poneva a questo punto il problema del reperimento della sanzione penale applicabile, nel rispetto dei principi di tassatività e del divieto di analogia per le norme incriminatrici,
che, trattandosi sicuramente di reato militare ai sensi dell'art. 37, primo comma c.p.m.p., commesso da militare in servizio alle armi, la specie di pena applicabile non può essere che la "reclusione militare", contemplata dall'art. 22 c.p.m.p., salvo i casi eccezionali per i quali sia espressamente prevista l'applicazione delle pene comuni dell'ergastolo e della reclusione, ipotesi nel caso non ricorrente,
che, per tale pena, in carenza ormai di una specifica comminazione nel testo della fattispecie, non resterebbe che riferirsi all'art. 26 c.p.m.p. che ne prevede l'estensione da un mese a ventiquattro anni,
che, però, una siffatta situazione viene a risolversi in una manifesta irrazionalità quando la si raffronti alla ben più mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195 in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, in guisa che il principio di uguaglianza ne rimane profondamente offeso,
che, identiche considerazioni svolgeva il Tribunale predetto nelle ordinanze 1316 e 1317 reg. ord. 1984, emesse nei procedimenti penali rispettivamente contro Nigite Maurizio ed altro, e Furlan Luca ed altro, tutti imputati del delitto di concorso in violenza contro inferiore (artt. 110 cod. pen. e 195, primo comma, c.p.m.p.),
che, in ambo le citate ordinanze, e per tutte le anzidette ragioni, veniva pure sollevata ex officio questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., per contrasto con l'art. 3 Cost.,
che, nessuno si è costituito nel giudizio, né è stato spiegato alcun intervento, nonostante le ordinanze tutte sieno state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate,
punto 2
considerato che, identiche essendo le questioni e tutte riferite allo stesso parametro costituzionale, è opportuno riunirle in unico giudizio;
che, essendo frattanto sopravvenuta la l. 26 novembre 1985 n. 689 che ha completamente sostituito, mediante l'art. 5, la norma impugnata, si rende necessario, da parte del Giudice a quo, il riesame della rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze