Sez. L, Sentenza n. 5232 del 26/08/1986 (Rv. 447821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - INDIVIDUAZIONE DEI MINORI EX ART. 37 COST. - CRITERI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - INDIVIDUAZIONE DEI MINORI EX ART. 37 COST. - CRITERI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - PORTATA.*
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori - con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità - sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire; quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dallo art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. (Conf 2627/85, mass n 440429).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)