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Sez. L - , Ordinanza n. 8957 del 11/04/2018 (Rv. 648623 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie - Pagamento tardivo del capitale da parte della Regione - Domanda di pagamento degli interessi - Legittimazione passiva della Regione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648623-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

In tema di indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ai sensi della l. n. 210 del 1992, ferma la legittimazione passiva del Ministero della salute nelle controversie proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste tuttavia la legittimazione della Regione, che abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in linea capitale, nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento delle obbligazioni civili.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 123, Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)