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Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 04/04/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183421 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - IPOTESI DEL NAUFRAGIO O DELLA SOMMERSIONE DI IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'AGENTE - NOZIONE DI PROPRIETÀ - È COMPRENSIVA ANCHE DELLA COMPROPRIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183421-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - IPOTESI DEL NAUFRAGIO O DELLA SOMMERSIONE DI IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'AGENTE - NOZIONE DI PROPRIETÀ - È COMPRENSIVA ANCHE DELLA COMPROPRIETÀ.*

L'ultimo comma dell'art. 428 cod. pen. prevede la non punibilità del naufragio o della sommersione dell'imbarcazione di proprietà dell'agente se dal fatto non sia derivato un concreto pericolo per la incolumità pubblica. Tale disposizione fa riferimento al concetto di proprietà nel senso civilistico di rapporto reale fra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorché la cosa appartenga ad un solo soggetto ma anche allorché appartenga in comunione a più soggetti. Ne consegue che ai fini dell'applicazione della norma in questione non vale ad escludere la proprietà della imbarcazione da parte del soggetto che ne ha cagionato il naufragio o la sommersione il fatto che questa appartenga anche ad altri soggetti, comproprietari con il primo (nella specie il natante sommerso apparteneva sia pure in parte all'imputato e la Cassazione ha ritenuto che il fatto non costituisse reato, non essendo da esso derivato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica). (V mass n 120506; (Conf mass n 150517).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)