Sez. 1, Sentenza n. 4936 del 04/05/1991 (Rv. 471988 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - Affidamento dei figli | Affidamento alternato - Ammissibilità - Condizioni - Appartenenza di uno dei genitori ad una minoranza etnica o linguistica - Insufficienza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - Affidamento dei figli
L'affidamento alternato dei figli minori, che è espressamente previsto per il divorzio dall'art. 6 secondo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74), e che può essere disposto anche dal giudice della separazione, in applicazione analogica di detta norma, deve rispondere all'interesse dei figli medesimi, anche in relazione alla loro età. Pertanto, nel caso in cui uno dei genitori appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l'esigenza di conservarne i relativi valori non può di per sè giustificare l'affidamento alternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessità di assicurargli un equilibrato sviluppo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)