Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24537
- Processo penale
- Valutazione delle prove
- Questione motivata solo 'per relationem'
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, poiché - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <<alle argomentazioni esposte>>, in una ordinanza del Tribunale di Milano, che non è stata allegata né risulta individuabile attraverso i dati riportati nell'ordinanza di rinvio - essa appare assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine al predetto profilo. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997, 169/1995, 411/1994, 513/1993, nelle quali la Corte ha affermato che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale questioni motivate solo 'per relationem'. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 6, comma 5, legge 7 agosto 1997, n. 267
- art. 513, comma 1, c.p.p.
- art. 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 267
- art. 513, comma 2, c.p.p.
- art. 514 c.p.p.
Parametri
- art. 102 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 111, comma 1, Cost.
- art. 24 Cost.
- art. 112 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di M. G. ed altri, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;
che il rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della questione facendo riferimento "alle argomentazioni esposte nella ordinanza pronunziata dal Tribunale di Milano, terza sezione penale, in data 24 ottobre 1997, pubblicata sulla prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1997, n. 52, da intendersi qui interamente richiamata";
che l'ordinanza richiamata per relationem non è allegata a quella del Tribunale di Pinerolo e neppure è individuabile in base al riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, in quanto su tale Gazzetta non è pubblicata alcuna ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano.
punto 2
Considerato che la questione sollevata è assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza;
che, per costante giurisprudenza, non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale questioni motivate solo per relationem (in proposito vedi, ex plurimis le ordinanze nn. 419 del 1997, 169 del 1995, 411 del 1994, 513 del 1993);
che la questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo deve di conseguenza essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze