diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario

Testo in vigore al

Art. 35 Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario

1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.

2. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

Titolo IV. Procedura di registrazione

Sezione prima. Esame della domanda

Art. 36 Esame delle condizioni di deposito

1. L'Ufficio esamina:

  1. a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 27;

  2. b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione;

  3. c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.

2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro i termini prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.

3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire.

6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.

Art. 38 Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.

3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.

Sezione seconda. Ricerca

Art. 39 Ricerca

1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio redige una relazione di ricerca indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente chiede che sia predisposto anche un rapporto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca nel termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro due mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.

4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall'Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione. I contenuti essenziali di tale modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 157, paragrafo 1.

5. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa con la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

6. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.

7. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avere luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari anteriori o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.

Sezione terza. Pubblicazione della domanda

Art. 40 Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti ed è scaduto il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 7, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità dell'articolo 38.

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

Sezione quarta. Osservazioni dei terzi ed opposizione

Art. 41 Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni menzionate al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.

Art. 42 Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8

  1. a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi;

  2. b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

  3. c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione.

Art. 43 Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione.

5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l'opposizione è respinta.

6. La decisione di rigetto della domanda è pubblicata quando essa è definitiva.

Sezione quinta. Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda

Art. 44 Ritiro, limitazione e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata.

Art. 44 bis Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti o i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

  1. a) se, ove sia stata fatta opposizione alla domanda originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;

  2. b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio, si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della domanda originale.

Sezione sesta. Registrazione

Art. 45 Registrazione

Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine a cui si fa riferimento nell'articolo 42, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempreché la tassa di registrazione sia stata versata nel termine prescritto. In caso di mancato pagamento della tassa entro questo termine, la domanda s'intende ritirata.

Titolo V. Durata, rinnovo, modifica e divisione del marchio comunitario

Art. 46 Durata della registrazione

La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Art. 47 Rinnovo

1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da esso esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

3. La presentazione della domanda di rinnovo deve essere effettuata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve essere effettuato nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.

4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato.

Art. 48 Modifiche

1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro nel periodo di durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il marchio comunitario porta il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, possono contestare la registrazione di tale modifica entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione.

Art. 48 bis Divisione della registrazione

1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. I prodotti o i servizi della registrazione divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella registrazione originale o sono contenuti in altre registrazioni divisionali.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:

  1. a) se, ove sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità fino a quando la decisione della divisione di annullamento non sia passata in giudicato o il procedimento non si sia concluso in altro modo;

  2. b) se, ove sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la registrazione o le registrazioni divisionali. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. La registrazione divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della registrazione originale.

Titolo VI. Rinuncia, decadenza e nullità

Sezione prima. Rinuncia

Art. 49 Rinuncia

1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione viene effettuata alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Sezione seconda. Cause di decadenza

Art. 50 Cause di decadenza

1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

  1. a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; tuttavia, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si situi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

  2. b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;

  3. c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Sezione terza. Cause di nullità

Art. 51 Cause di nullità assoluta

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo

  1. a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;

  2. b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Art. 52 Cause di nullità relativa

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

  1. a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;

  2. b) allorché esiste un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;

  3. c) allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:

  1. a) del diritto al nome;

  2. b) del diritto all'immagine;

  3. c) del diritto d'autore;

  4. d) del diritto di proprietà industriale;

secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.

3. Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.

4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro di quei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

5. Si applica l'articolo 51, paragrafo 3.

Art. 53 Preclusione per tolleranza

1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio anteriore né domandare la nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso di quest'ultimo per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore, ovvero l'altro contrassegno anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto anteriore benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore.

Sezione quarta. Effetti della decadenza e della nullità

Art. 54 Effetti della decadenza e della nullità

1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti in tutto o in parte. A richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio è dichiarato parzialmente o interamente nullo.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio, sia per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:

  1. a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;

  2. b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.