Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 14/07/1971 (Rv. 353158 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATO ESPLETAMENTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATO ESPLETAMENTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
L'omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, che deve essere ripetuto in appello, non importa nullita del procedimento, non incidendo sull'attuazione del processo, ed essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 1775'56' 1854'51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)