Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 02/09/1998 (Rv. 518539 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Atto scritto anteriormente formato - Idoneità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
La simulazione di un contratto può risultare anche da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio sia soggettivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto simulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)