Sez. 2, Sentenza n. 37 del 14/01/1969 Ud. (dep. 23/05/1969) Rv. 087605 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA -ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - IDONEITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA -ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - IDONEITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della valutazione dell'idoneità degli artifizi o dei raggiri ad indurre taluno in errore, secondo la previsione dell'art. 640 cod. pen., non ha alcuna Rilevanza il fatto che il soggetto passivo si accorga in tempo che stava per essere ingannato; infatti, la suddetta idoneità deve rapportarsi a persone di levatura inferiore alla media e può essere, pertanto, esclusa dal giudice soltanto quando accerti che gli artifizi o raggiri per la loro grossolanità non siano idonei ad indurre in errore neppure persone di bassa levatura mentale. (Conf mass n 103089).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)