Sez. 5, Sentenza n. 922 del 14/05/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112505 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - DANNO - NOZIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - DANNO - NOZIONE.*
Il pregiudizio economico che il prenditore di un assegno bancario riceve dal protesto del titolo per mancato pagamento non e circoscritto solo alla mancata riscossione della somma per la quale l'assegno era stato emesso ma e costituito anche dalle spese che il protesto ha cagionato, dagli interessi che di pieno diritto decorrono dalla data del protesto fino all'effettivo pagamento, nonche da ogni maggior danno che il creditore dimostri di aver subito. (Conf 110609, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)