Sez. 2, Sentenza n. 3072 del 18/05/1982 (Rv. 420999 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DATA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DEFINITIVO - NECESSITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DATA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DEFINITIVO - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 67 primo comma legge fallimentare sono soggetti all'Azione revocatoria, i contratti definitivi stipulati entro lo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in adempimento degli obblighi assunti con i preliminari, ancorché questi siano di data certa anteriore all'anno che precede la dichiarazione di fallimento, in quanto in detta ipotesi i contratti definitivi sono anche essi lesivi della "par condicio creditorum", avuto riguardo all'epoca della loro stipulazione. (V 264/81, mass n 410679; (V 4255/79, mass n 400771; (V 659/74, mass n 368476; (V 3/70, mass n 344589).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)