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Sez. 6, Sentenza n. 3895 del 10/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209213 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | In Genere.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209213-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA

Con riferimento allo speciale procedimento previsto per i reati ministeriali dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1 e dalla legge 5 giugno 1989, n.219, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.34 comma 3 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 3, 24, e, 25 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n.1 e della legge 5 giugno 1989, n.219 in relazione all'art.102 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare, per i componenti del collegio di cui all'art. 7 l. n. 1/89 cit. che, nello stesso processo, abbiano redatto la relazione motivata di richiesta di autorizzazione a procedere di cui all'art.8, comma 1, stessa legge o abbiano sollecitato il p.m. a riformulare il capo di imputazione ovvero, in altro procedimento, abbiano pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato, atteso che la disciplina che regola l'attività del collegio per i reati ministeriali trova la sua genesi in una legge costituzionale che non viola principi immodificabili della Costituzione e che detto collegio, pur dotato di poteri particolari, ma non in contrasto con principi costituzionali, si inserisce comunque nell'ambito della giurisdizione ordinaria come organo specializzato. (v.Corte Cost. 15 marzo 1996, n.71)

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1989 num. 219 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)