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Testo unico per la finanza locale

Testo in vigore al

Capo II. Provvedimenti eccezionali concernenti i comuni che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico.

Capo III. Integrazione dei bilanci provinciali.

Titolo V. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 331 Passaggio di servizi allo Stato

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, su proposta del ministro dell'Educazione nazionale, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del ministero predetto con quelle spettanti ai comuni, anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali.

2. Con decreto Reale, promosso dal ministro della Giustizia e degli Affari di Culto di concerto col ministro delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933.

3. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai comuni, lo Stato provvedera' al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.30313436

Art. 332 Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi

1. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gl'ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gl'insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici.

2. Il personale in servizio presso i comuni su indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni, di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti.

3. Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potra', per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

4. Con R. decreto da promuoversi dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del Testo Unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto.1

Art. 333 Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei comuni autonomi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1932 sono trasferiti a carico dei RR. provveditorati agli studi; i contributi al monte pensioni amministrato dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dovuti per gl'ispettori scolastici, per i direttori didattici e per gl'insegnanti elementari dai comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, a norma del capo III titolo I, del testo unico 23 marzo 1931, n. 707. Nulla e' innovato nei riguardi del trattamento di quiescenza a favore dei detti insegnanti, alle disposizioni del citato testo unico.

2. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari ancora iscritti ai regolamenti speciali di pensione dei comuni sopra indicati sono, con la stessa decorrenza, iscritti al monte pensioni, a cui saranno corrisposti dagli interessati e dai RR. provveditorati agli studi, in sostituzione dei comuni, i contributi rispettivamente stabiliti dal citato testo unico. Le pensioni e le indennita' spettanti a tali insegnanti saranno liquidate a norma degli articoli 94 e seguenti dello stesso testo unico e ripartite, a carico del monte pensioni e dei comuni, in proporzione della durata dei servizi, rispettivamente resi con iscrizione al monte pensioni o ai regolamenti speciali.10

3. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per l'intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali siano iscritti all'entrata in vigore del presente Testo Unico.

4. In tale ipotesi la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del monte pensioni secondo il citato testo unico 23 marzo 1931, n. 707, comunicandone l'importo alla Corte dei Conti.10

5. La Corte provvede al conferimento dell'assegno complessivo dovuto all'ispettore scolastico, al direttore didattico o all'insegnante in base al regolamento speciale del comune, valutando, a carico del comune medesimo, anche il periodo pel quale sia stata effettuata la devoluzione di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificati con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 426, che puo' essere chiesta dal direttore didattico o dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al monte pensioni.10

6. L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dalla Corte dei Conti tra il monte pensioni e i comuni con regolamento proprio, con le norme di cui ai precedenti comma: la differenza tra la quota a carico del monte pensioni, secondo la liquidazione deliberata dalla Corte dei Conti e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal monte in base alle norme del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, fa carico allo Stato.10

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e dei direttori didattici e degl'insegnanti elementari da esso dipendenti.110

Art. 334 Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane

1. Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sara' provveduto, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione.3

2. A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

3. Con il R. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennita', tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.

Art. 335 Tassa sugli esercizi e rivendite

1. I comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 256 e che abbiano gia' in applicazione la tassa sugli esercizi e rivendite, in luogo dell'imposta sull'industria e di quella di patente, possono, limitatamente al triennio 1932-34, essere autorizzati a mantenerla secondo le disposizioni in vigore. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale.

2. Le esenzioni previste dalle disposizioni sopra indicate sono estese ai ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

3. Alla tassa sugli esercizi e rivendite non si applicano gli aumenti di cui al citato art. 256.

Art. 336 Imposta di cura

1. I comuni ai quali siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo e che, all'entrata in vigore del presente Testo Unico, applicano l'imposta di cura anche a carico di coloro che dimorino temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprieta' e siano comunque assoggettati all'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati a mantenere in vigore l'imposta di cura anche nei confronti dei detti contribuenti, limitatamente al triennio 1932-34, quando cio' sia richiesto da inderogabili esigenze dei servizi della stazione.

2. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale.

3. Ai comuni, che abbiano conseguita l'autorizzazione di cui al comma precedente, non si applica il disposto dell'articolo 106.

Art. 337 Sovrimposte fondiarie

1. Nella prima attuazione del presente Testo Unico le sovrimposte che siano gia' applicate entro il limite normale di cui all'art. 254, o in eccedenza a tale limite, ma entro il secondo, non potranno essere mantenute se non in seguito alle autorizzazioni prescritte dall'art. 258 ed a condizione che, durante l'anno, siano istituiti e posti in riscossione tutti i tributi rispettivamente previsti nell'art. 255.

Art. 340 Contributi all'I.N.I.E.L

1. I contributi dovuti all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 giugno 1930, n. 733, sono trattenuti, nei riguardi delle provincie, sulle quote di concorso ad esse spettanti ai sensi del titolo IV, capo III del presente Testo Unico.

2. Pei comuni sono applicate le norme in vigore per la riscossione dei contributi dovuti agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 341 Risoluzione di contratti di affitto in corso

1. E' data facolta' al ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del Testo Unico.

2. La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.