Sez. U, Sentenza n. 665 del 12/03/1973 (Rv. 362790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
La sentenza di secondo grado, che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice e che rimette a lui la causa, definisce una fase autonoma del processo e legittimamente pronuncia anche sulle spese di primo grado secondo il criterio della soccombenza rispetto alla questione definita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)