diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 665 del 12/03/1973 (Rv. 362790 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362790-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*

La sentenza di secondo grado, che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice e che rimette a lui la causa, definisce una fase autonoma del processo e legittimamente pronuncia anche sulle spese di primo grado secondo il criterio della soccombenza rispetto alla questione definita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)