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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 321 del 1988

Decisione
decisa il 1988-03-10, depositata il 1988-03-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:321
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10612

  • Pena
  • Reati puniti con pena pecuniaria
  • Sanzione sostitutiva
  • Applicabilità
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77, commi primo, secondo; 53, comma primo.
  • Cost., artt. 3, 24.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata inammissibile con precedente sentenza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, denunziati - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria. - cfr. S. n. 148/1984.

Norme impugnate

Massima n. 10613

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Presupposta incostituzionalità degli artt. 77, commi primo e secondo, 53, comma primo, l. n. 689 del 1981
  • Effetti
  • Parte civile costituita
  • Tutela in sede penale
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77.
  • Cost., artt. 3, 24.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per irrilevanza, essendo condizionata all'accoglimento di questione dichiarata contestualmente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - sul presupposto che una volta dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 77, commi primo e secondo, e 53, comma primo, stessa l. n. 689 del 1981, e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale. - v. massima A della presente O.n. 321/1988.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria; b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha dichiarato inammissibile la prima questione; che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento della prima, risulta ictu oculi irrilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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