Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 29/05/1992 (Rv. 477455 - 01)
Commercio - Interno - Esercizio del commercio - Concorsi ed operazioni a premi | Produttore - Corresponsione agli acquirenti rivenditori della merce, in base a promessa unilaterale, di regali in natura - Predetti regali - Operazioni a premio - Configurabilità - Disciplina relativa - Applicabilità .
Commercio - Interno - Esercizio del commercio - Concorsi ed operazioni a premi
I regali in natura, che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base ad una promessa unilaterale, vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, lett. b, del r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 (convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939 n. 973), e non sconti di prezzo ed analoghe facilitazioni, esclusi dalla soggezione alle norme sulle operazioni a premio dall'art. 107, secondo comma del r.d. 25 luglio 1940 n. 1077, atteso che tale norma riguarda gli sconti e le facilitazioni effettuate in base ad una singola pattuizione contrattuale, a consuetudini ovvero a convenzioni ed accordi economici collettivi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 44, Legge 05/06/1939 num. 973 CORTE COST., Regio Decr. 25/07/1940 num. 1077 art. 107, Legge 15/07/1950 num. 585 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)