Sez. 3, Sentenza n. 4141 del 25/01/1982 Ud. (dep. 22/04/1982) Rv. 153344 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PRECARIETÀ - NOZIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PRECARIETÀ - NOZIONE.*
La precarietà dell'opera edilizia, per la quale non occorre licenza, non discende dalla più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, bensì dalla sua destinazione a sopperire ad una necessità contingente, esaurita la quale la costruzione debba essere prontamente rimossa; occorre in sostanza che la costruzione sia, sin dall'origine, oggettivamente destinata a servizio di un bisogno temporaneo, si che sussista "a priori" la certezza che, soddisfatta la transitoria necessità, la costruzione venga rimossa. (Conf mass n 133962).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)