Sez. 2 - , Sentenza n. 30514 del 18/10/2022 (Rv. 666004 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notifica a mezzo pec - Esito negativo - Rimessione in termini - Indicazioni di cancelleria - Valore - Affidamento qualificato del notificante - Sussistenza - Limiti - Apprezzamento del giudice di merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di presupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito.
Cod. Proc. Civ. art. 294 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)