Sez. 1, Sentenza n. 5797 del 27/01/1987 Ud. (dep. 09/05/1987) Rv. 175933 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
Il concetto di "modica quantità", di cui all'art. 72 legge sugli stupefacenti, che non può prescindere da una rigorosa interpretazione della norma dettata nel quadro di una ratio legis diretta a reprimere severamente il commercio delle sostanze stupefacenti, nel caso di uso non terapeutico si risolve in una valutazione esclusivamente oggettiva e va collegato a quello di dose ed inteso nel senso che il quantitativo stesso non deve superare le dosi per l'uso di due o tre giorni e per una sola persona, tenuto conto della natura della sostanza e del grado di dipendenza di un medio consumatore, sempre con riferimento alla possibilità di assunzione con apprezzabile immediatezza.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)