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Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 21 Formazione dei plichi

1. Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:

  1. a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullita' anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;

  2. b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.

Art. 22 Compiti dell'ufficio unico elettorale

1. L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:

  1. a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto;

  2. b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullita' e decide sulle contestazioni relative alla validita' delle schede e dei voti.

2. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

  1. a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;

  2. b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione e' fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;

  3. c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.

Art. 23 Compiti degli uffici elettorali

1. Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali:

  1. a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;

  2. b) attribuiscono i voti validi non contestati;

  3. c) rilevano le nullita' e prendono atto delle contestazioni sulla validita' delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale.

2. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

  1. a) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare immediatamente all'ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell'art. 21;

  2. b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell'articolo citato.

Art. 24 Compiti dell'ufficio centrale elettorale

1. L'ufficio centrale elettorale presso la corte d'appello del capoluogo del collegio:

  1. a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;

  2. b) decide sulla validita' delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dell'articolo precedente;

  3. c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;

  4. d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste.

2. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

  1. a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;

  2. b) provvede alle comunicazioni prescritte dall'articolo 22, secondo comma, lettera b);

  3. c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all'art. 21, lettera a).

Art. 25 Verbali

1. I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio.

2. I magistrati per i quali e' stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.

Sezione 5ยช. Reclami

Art. 26 Provvedimenti sui reclami

1. Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura puo' richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.

3. Se annulla le operazioni di uno o piu' uffici elettorali, puo' disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullita' delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 21, ultimo comma, della legge.

Capo II. Posizione giuridica dei componenti del consiglio

Art. 27 Divieto di rielezione

1. Il divieto stabilito dall'art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.

2. Parimenti un componente gia' eletto dai magistrati non puo' essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.

Art. 28 Cessazione dalla carica per promozione

1. Il magistrato componente del Consiglio superiore, se promosso in base a dichiarazione di promovibilita' ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.

Art. 29 Incompatibilita'

1. Se le cause di incompatibilita' previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, presistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.

2. Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilita'.

3. Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.

4. Qualora le cause di incompatibilita' si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica.

5. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio superiore.

Art. 30 Collocamento fuori ruolo

1. I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.

2. I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

Art. 30-bis Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore

1. I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

2. Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Capo III. Organizzazione del consiglio

Art. 31 Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.

2. Nomina altresi' i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.

Art. 32 Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare

1. Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge.

2. Se deve essere sostituito un componente effettivo puo' essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione.

Art. 34 Magistrati e cancellieri della segreteria

1. I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

2. I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finche' non sono sostituiti.

3. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.

Art. 35 Attribuzioni dei segretari

1. I magistrati della segreteria:

  1. a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;

  2. b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;

  3. c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.

Capo IV. Funzionamento del consiglio

Art. 36 Inizio del funzionamento

1. Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 37 Adunanze

1. Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale puo' formulare osservazioni.

2. Nelle materie in cui e' prescritta la relazione della commissione competente, si da' anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facolta' di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.

3. Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.

4. Il processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso e' letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Un estratto del verbale e' trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.

6. Il Ministro ha facolta' di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.

Art. 38 Delega ai presidenti delle corti di appello

1. La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, e' conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega puo' esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.

Art. 39 Istanze e rapporti

1. Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro puo' fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.

2. La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.

3. Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell'art. 59, primo comma.

Art. 40 Richieste all'Ispettorato

1. Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale, presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale puo' richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.

2. L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.