Sez. L, Sentenza n. 723 del 04/02/1985 (Rv. 438933 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL BANCO DI ROMA ED UN CENTRALINISTA CIECO - NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE - POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA PRIMA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL BANCO DI ROMA ED UN CENTRALINISTA CIECO - NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE - POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA PRIMA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro tra il Banco di Roma ed un centralinista telefonico cieco, obbligatoriamente collocato al lavoro, ha natura privatistica ed è regolato, quanto alla sua Costituzione, dall'art. 1 della legge 14 luglio 1957 n. 594 (norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi) e successive modificazioni e, quanto al contenuto ed allo svolgimento, dalla contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende di credito, in forza del rinvio ad essa disposto dall'art. 5 della stessa legge e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1971 n. 397 (norme a favore dei centralinisti ciechi), senza alcuna posizione differenziata rispetto al normale trattamento giuridico ed economico. Conseguentemente alla stregua dell'art. 8 del C.C.n.L. 27 giugno 1973 per i dipendenti delle aziende di credito deve riconoscersi al centralinista cieco, assunto come impiegato di seconda categoria, il diritto all'avanzamento nella carriera di concetto, ed al conseguente inquadramento nella prima categoria impiegatizia, per il solo fatto del possesso del diploma di laurea o di scuola media superiore, a prescindere dalle mansioni svolte. (V 2684/75, mass n 375659).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1957 num. 594 art. 1, Legge 14/07/1957 num. 594 art. 5, Legge 03/06/1971 num. 397 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)