Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 07/05/1963 (Rv. 261608 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IN GENERE - CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - CONCORRENZA DELLE DUE AZIONI - PRESUPPOSTI.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IN GENERE - CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - CONCORRENZA DELLE DUE AZIONI - PRESUPPOSTI.*
Sebbene l'Azione di violazione del marchio e quella di concorrenza sleale abbiano natura, presupposto ed oggetto diversi, tuttavia, quando si deduce che l'attivita illecita, si sia concretata nell'appropriazione o nella contraffazione del marchio, mediante l'uso di un segno distintivo identico o simile a quello legittimamente usato da altri per contraddistinguere i prodotti del concorrente, in tal caso la medesima situazione di fatto puo essere posta a fondamento di entrambe le azioni e quindi delle relative pronunce, in quanto si accerti che essa ha determinato, oltre la violazione del diritto di esclusiva, anche la confondibilita dei prodotti. (V 2194/58, 4640/57).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 14, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)