Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 86 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25698
- Impiego pubblico
- Regione emilia romagna
- Dipendenti assunti in ruolo in seguito a pubblico concorso
- Restrizioni, per alcuni di essi, in base a norme di leggi della regione, alla valutazione, agli effetti retributivi, dell'anzianità per servizi prestati in precedenza presso altre amministrazioni o presso la stessa regione
- Asserita violazione dei principi di eguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Denunciato eccesso, altresì, dai limiti della potestà legislativa regionale
- Mancata valutazione, da parte del giudice 'a quo', della possibile influenza di altre norme di leggi regionali, anteriori alla emissione delle ordinanze di rinvio ed espressamente abrogatrici di quadi tutte quelle impugnate, sulla definizione dei giudizi principali
- Insufficiente descrizione, inoltre, nelle stesse ordinanze, della specifica natura giuridica delle pregresse attività effettivamente svolte dai ricorrenti
- Difetto di motivazione sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Emilia Romagna 8 marzo 1984, n. 11, - nella parte in cui limitano ai soli dipendenti assunti nei ruoli regionali fino al 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianità di servizio pregressa posseduta e la conservazione agli stessi del trattamento economico già acquisito, escludendo dal loro ambito il personale assunto per pubblico concorso nel periodo intercorso tra le date sopra indicate - nonché, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali delle leggi statali in materia, nei confronti dell'art. 32 della legge della Regione Emilia Romagna 20 luglio 1973, n. 26 - nella parte in cui riconosce, ai fini del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (o da precedente incarico prestato alle dipendenze della medisima Regione Emilia Romagna) un'anzianità pari soltanto al 50 per cento di quella risultante dal servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono stati immessi - e infine, ancora per violazione dell'art. 117 Cost., con riferimento ai dipendenti provenienti da precedente incarico, ex art. 61 dello statuto regionale, prestato alla dipendenze della stessa medesima Regione, nei confronti dell'art. 47 della legge della Regione Emilia Romagna 23 aprile 1979, n. 12, che estende l'applicabilità del su indicato art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo. La mancata valutazione nelle ordinanze di rimessione - entrambe emesse il 21 dicembre 1995 - in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, e dell'art. 53 delle legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio, comporta infatti inosservanza dell'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente, della rilevanza delle questioni; inosservanza a cui non potrebbe certo ovviarsi attraverso un riscontro interpretativo da parte della Corte. A sua volta, poi, la insufficiente descrizione, nelle stesse ordinanze, della specifica natura giuridica delle attività effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico concorso, oltre a rendere ancora più incongrua la motivazione sulla rilevanza, non consente neppure di operare il richiesto scrutinio di costituzionalità della denunciata normativa, specie per ciò che riguarda la dedotta violazione del principio di eguaglianza. - Cfr. O. nn. 289/1999 e 367/1999.
Norme impugnate
- art. 12 legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11
- art. 47 legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12
- art. 29 legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27
- art. 32 legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26
- art. 13 legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni); dell'art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali); dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), promossi con 2 ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri e da Bedeschi Paola ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi da dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianità pari al cento per cento di quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse da quella di provenienza" - il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11; dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26; nonché dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12;
che, secondo il giudice a quo correttamente l'Amministrazione convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dal denunciato art. 32 della legge regionale n. 26 1973, ed ha conseguentemente riconosciuto agli interessati, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, un'anzianità pari al cinquanta per cento di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono stati immessi;
che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13 della legge regionale n. 11 del 1984 e l'art. 29 della legge regionale n. 27 del 1985 sono da considerare costituzionalmente illegittimi, "nella parte in cui limitano al solo personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianità di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli stessi del trattamento economico già acquisito, escludendo dal loro àmbito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985", siccome in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché la disparità di trattamento connessa alla diversa data di assunzione dei dipendenti regionali appare ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi pregressi omogenei prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con accesso per pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con gli artt. 36 e 97 Cost., considerato che nei confronti di detto personale, in ragione del limitato riconoscimento de quo non appare nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza;
che parimenti sospetto di illegittimità costituzionale sarebbe l'art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973, per violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di norma che non garantisce nemmeno la conservazione del così detto "maturato economico" e quindi infrange il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;
che tale vulnus a maggior ragione si verificherebbe nel caso specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico, ex art. 61 dello Statuto regionale, prestato alle dipendenze della medesima regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalità, per le stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1979, che estende l'applicabilità del predetto art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.
punto 2
Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, ha abrogato l'art. 47 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e l'art. 53 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, ha abrogato (fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi 3 e 4) le leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del 1984;
che il rimettente - tralasciando di formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali queste ultime disposizioni, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio - non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, della rilevanza delle prospettate questioni;
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni stesse manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 289 del 1999);
che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità è ravvisabile nell'insufficiente descrizione della specifica natura giuridica delle attività effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a séguito di pubblico concorso: attività che il rimettente descrive come servizi resi "anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse da quelle di provenienza";
che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere ancora più incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di operare il domandato scrutinio di costituzionalità della denunciata normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del principio di uguaglianza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge regionale Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze