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Sez. 5, Sentenza n. 7883 del 20/04/2016 (Rv. 639438 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di licenza di taxi - Corrispettivo - Art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639438-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema d'IRPEF, il corrispettivo per la cessione di licenza di taxi non presenta alcun collegamento con il rapporto di lavoro tra il cedente e la società cooperativa, la quale resta estranea alla vendita, sicché non può essere qualificato come emolumento sostitutivo della relativa retribuzione e non è, pertanto, tassabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)