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Sez. U, Sentenza n. 2178 del 02/03/1987 (Rv. 451408 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ ACCETTATA DALL'ESPROPRIATO A NORMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI IN MISURA PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO - ESCLUSIONE DELLA RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451408-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ ACCETTATA DALL'ESPROPRIATO A NORMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI IN MISURA PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO - ESCLUSIONE DELLA RIVALUTAZIONE.*

Nel caso di ritardato pagamento dell'indennità espropriativa, accettata dall'espropriato a norma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, deve escludersi che l'espropriato medesimo possa pretenderne la rivalutazione, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., per il deprezzamento della moneta sopravvenuto durante la "mora debendi", tenuto conto che l'ultimo comma del citato art. 12 (aggiunto dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), nell'accordare su detta indennità gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, già include in via forfettaria il ristoro del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)