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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 03)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Confinanza per l’integralità del confine - Necessità - Esclusione - Confinanza non limitata ad un solo punto - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661001-03

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produtive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)