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Sez. L, Sentenza n. 1600 del 12/03/1982 (Rv. 419421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - PRINCIPI DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA O ALTRA CATEGORIA - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E DELLA CONSEGUENTE POSIZIONE DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - PRINCIPI DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA O ALTRA CATEGORIA - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E DELLA CONSEGUENTE POSIZIONE DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

È deducibile in Cassazione la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano l'inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria, ma non anche la valutazione di merito intesa ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria e di qualifica, apprezzate sulla base della concreta attività svolta dal prestatore di lavoro subordinato in riferimento agli elementi di maggior rilievo e di prevalente importanza ai detti fini. (V 2424/80, mass n 406139; (Conf 5791/78, mass n 395606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)