Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 120 Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico
1. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 119.
2. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sara' stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
Art. 121 Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione
1. Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale.
2. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
3. Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
Art. 122 Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione
1. La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa.
2. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali.
3. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.
Art. 123 Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale
1. Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1 gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita' dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
2. L'onere relativo al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.
3. L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
4. La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed e' da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.
5. Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1 ottobre 1948; nonche' ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 1948.
Titolo VIII. Rapporti con l'istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
Art. 125 Contributi
1. I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.
2. Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.
3. In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 126 Casi di esclusione
1. Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
2. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 127 Annullamento della posizione assicurativa
1. La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
2. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
Art. 128
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66
Art. 129 Operai
1. Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.
2. Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.
3. Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
4. Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta', hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma.
5. Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del 1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
Titolo IX. Cumulo di pensioni e stipendi
Art. 130 Pensione normale diretta e trattamento di attivita'
1. E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.
2. All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia' conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
3. Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attivita'.
Art. 131 Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi
1. In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
3. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
4. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.
5. Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
6. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.
Art. 132 Effetti del precedente servizio in caso di cumulo
1. Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
Art. 133 Divieto di cumulo
1. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
2. Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio precedente in qualita' di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
3. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e' sospeso.
4. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.
Art. 134 Reiscrizioni a casse di previdenza
1. Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di eta' previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.
3. Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente puo' chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalita' dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
Art. 135 Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966
1. Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.
Art. 136 Trattamento di attivita' e pensione di riversibilita'
1. E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attivita' con una pensione normale, di riversibilita' o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.
Art. 137 Trattamento economico di sfollamento
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Art. 138 Pensioni a carico dell'I.N.P.S
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 139 Pensione privilegiata
1. La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
2. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).
Art. 140 Pensione di riversibilita'
1. E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilita', spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
2. E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.