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Sez. 1, Sentenza n. 5639 del 03/11/2005 Ud. (dep. 14/02/2006) Rv. 233839 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Commissione del fatto ad opera di partecipe ad associazione di tipo mafioso - Comunicabilità anche ai correi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233839-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen. ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutato riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)