Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1161 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12985
- Previdenza e assistenza sociale
- Assicurazione malattie
- Ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo
- Razionalità della previsione della decadenza dal trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni di durata della stessa
- Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con riferimento ai medesimi profili.
- D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma.
- Cost., artt. 2, 13, 32, 36 e 38.
Leggi la massima
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione elementi nuovi che possano indurre ad una differente decisione (nella specie, era stata censurata la norma di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni, norma già ritenuta, per la stessa parte, legittima con sentenza n.78 del 1988).
Norme impugnate
- art. 5, comma 14, legge 11 novembre 1983, n. 638
- d.l. 12 settembre 1983, n. 463
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a Litografica Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del trattamento economico di malattia non corrispostogli perché assente alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;
che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38 Cost. perché il controllo si risolve in una pesante compromissione della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;
punto 2
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);
che non si rinvengono ragioni nuove e diverse per una differente decisione;
che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, sollevata, con riferimento agli art. 2, 13, 32, 36, 38 Cost., dal Pretore di Abbiategrasso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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