Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
Testo in vigore al
Art. 30 Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
1. Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
2. Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.
Art. 31 Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno
1. Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare , nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e nella legislazione vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
2. I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti..
3. i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:32
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
4. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
5. I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.32
6. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
7. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
8. L'Ispettore UITS e' formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed e' nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi.
9. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilita' delle attivita' e adempimenti di pubblica sicurezza ed e' soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.32
Art. 32 Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
1. Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le persone di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
3. Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
4. L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
5. Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
6. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
7. Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
8. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non e' prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.
9. Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
10. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
11. Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Art. 33 Aste pubbliche
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
Art. 34 Sanzioni penali
1. Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
2. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
Art. 35 Giudizio direttissimo
1. Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Art. 36 Sanatorie
1. I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
2. Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
3. Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente articolo 7.
Art. 37
1. Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'articolo 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attivita' siano muniti delle prescritte licenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
2. Sono, altresi', consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purche' registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 38
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 39
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorita' di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonche' ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.
Art. 40
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
2. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1975
LEONE
MORO - GUI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE