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Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 03)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA | Credito relativo a contributi versati a fondo di previdenza complementare –Divieto del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria – Inapplicabilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661389-03

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA

Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)