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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1006 del 1988

Decisione
decisa il 1988-10-12, depositata il 1988-10-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1006
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 13237

  • Tributi in genere
  • Imposta sulla ricchezza mobile ed imposta complementare
  • Applicazione alle indennità di previdenza e di fine rapporto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, 83
  • Cost. artt. 3, 53, 76
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 Cost., degli artt. 12, lett. e) e 46 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - concernendo tali norme la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini I.R.PE.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare - nonché dell'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 597, per difetto di motivazione. Ò߬›Rx |ãX100

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 13238

  • Tributi in genere
  • Imposta sulla ricchezza mobile ed imposta complementare
  • Applicazione alle indennità di buonuscita E.N.P.A.S.
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 artt. 89, ultimo comma, 140, ultimo comma
  • Cost. art. 76
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. - Sent. n. 400/1987

Norme impugnate

  • art. 89 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
  • art. 140 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

Parametri

Massima n. 13239

  • Tributi in genere
  • Imposta sulla ricchezza mobile ed imposta complementare
  • Applicazione alle indennità di buonuscita E.N.P.A.S.
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 artt. 89, ultimo comma, e 140 ultimo comma
  • Cost. artt. 3, 53
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già decisa nel senso della non fondatezza - la quetione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Sent. n. 400/1987

Norme impugnate

  • art. 89 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
  • art. 140 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di Finanza di Treviso, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 25 maggio 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.; che questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza; che con ordinanza 19 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha rimesso nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affermando il permanere della rilevanza della questione;
punto 2
considerato che, viceversa, per quanto attiene agli artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali norme regolano la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza mobile e complementare; che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte soppresse dall'art. 82 (tra cui quelle di R.M. e complementare) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposizione verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974; che la questione di legittimità costituzionale di tale articolo è priva di motivazione; che, per quanto attiene agli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo ha dedotto l'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare; che tale questione - del tutto immotivata in riferimento all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del "Considerato in diritto"), con la quale "gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645" sono stati invece dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.";
punto 3
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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