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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 582 del 1989

Decisione
decisa il 1989-12-13, depositata il 1989-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:582
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15575

  • Imposta di registro
  • Determinazione dell'imponibile
  • Rettifica del valore dichiarato
  • Beneficio della definizione automatica in base alla rendita catastale
  • Esclusione per gli atti stipulati anteriormente al d.l. n. 70 del 1988 (conv. nella legge n. 154 del 1988) ed aventi ad oggetto immobili non iscritti in catasto
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il diverso trattamendo tra soggetti che - anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 1988 (conv. in legge 13 maggio 1988 n. 154) - presentino alla registrazione atti concernenti beni non censiti in catasto, attiene alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui decorre ogni innovazione normativa, sicché anche sotto tale profilo va confermata la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di costituzionalità concernente l'art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto comportava l'esclusione del beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore per i soggetti che presentano alla registrazione atti concernenti beni non iscritti in catasto. - O. nn. 789/1988, 586/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, iscritte ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 (pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione sollevata; che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie giacché anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni non risulta - in quanto attinente alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui decorre qualsiasi innovazione normativa - tale da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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